Responsabilità da cose in custodia: chi è causa del suo mal pianga se stesso!

Responsabilità da cose in custodia: chi è causa del suo mal pianga se stesso!
08 Aprile 2016: Responsabilità da cose in custodia: chi è causa del suo mal pianga se stesso! 08 Aprile 2016

Il caso esaminato da una recente sentenza della Cassazione (Cass. civ, sez. III, 22.03.2016, n. 5617) riguardava una richiesta di risarcimento danni ex art. 2051 c.c. promossa da una donna, “caduta mentre percorreva, in discesa, le scale del palasport”, nei confronti del Comune, proprietario del palazzetto. Secondo la prospettazione dell’attrice, la caduta e, quindi, le conseguenti lesioni sarebbero state causate dalla “mancanza di un corrimano posto lungo la rampa delle scale, la cui presenza, invece avrebbe consentito alla donna di evitare la perdita di equilibrio e quindi la caduta”. Il Giudice di primo grado aveva però respinto la domanda attorea, escludendo la responsabilità del Comune perché, pur trattandosi di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il fatto era da ascrivere al caso fortuito, data la conformità dell’edificio alle regole progettuali e di sicurezza e a nulla rilevando la presenza di un corrimano. Quella decisione, veniva successivamente confermata in appello, ma contro quest’ultima sentenza la donna proponeva impugnazione avanti la Corte di Cassazione che, definitivamente, ha respinto le sue istanze risarcitorie.. Per la Suprema Corte infatti “in conformità con la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la vicenda rientra tout court nell’ambito del fortuito, riconducibile al fatto dello stesso danneggiato, valutando l’evento di danno non già alla luce della condotta tenuta dal custode, ma ad un elemento fattuale esterno, tale da escludere del tutto la rilevanza del dinamismo ad essa connaturale”. Inoltre, per la corte di legittimità nemmeno la presenza del corrimano avrebbe potuto evitare l’evento, in considerazione del fatto che non risultano prove di “alcun gesto o movimento effettuato dalla danneggiata per aggrapparsi alle persone presenti” (Cass. civ, sez. III, 22.03.2016, n. 5617). In conclusione, quando il comportamento del danneggiato è connotato da un’evidente negligenza (o da imprudenza oppure da imperizia altrettanto palese) è ad esso che deve farsi risalire il danno sotto il profilo causale e non alla cosa inerte (come la scala in questione) che non presenti, da sé considerata, alcuna oggettiva pericolosità. In questi casi la condotta del danneggiato stesso integra quel ‘caso fortuito’ che, a norma dell’art. 2051 c.c., libera il custode della cosa da ogni responsabilità.

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